L’aggiudicazione in esecuzione del giudicato è atto confermativo non impugnabile (C.G.A.R.S. n. 272 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determina con cui la stazione appaltante, in esecuzione di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, revoca l’aggiudicazione disposta in favore di un concorrente e riprende la graduatoria originaria aggiudicando alla prima classificata, costituisce, rispetto a quest’ultima, atto meramente confermativo e non atto determinativo o valutativo, non essendo fondata su una rinnovata istruttoria. Ne consegue che il concorrente originariamente terzo, divenuto secondo per effetto dell’esclusione del secondo classificato, non è titolare di un interesse concreto ed attuale a impugnarla per dedurre vizi escludenti della prima classificata, trattandosi di censure già pienamente formulabili avverso l’aggiudicazione originaria. Il mutamento della posizione in graduatoria incide solo sulla prova di resistenza, non sulla tipologia dei vizi deducibili. È inammissibile, infine, la reiterazione dell’istanza di accesso sui medesimi documenti già oggetto di giudicato, salvo che riguardi la successiva fase di verifica dei requisiti.

Il Fatto

L’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana indice una gara per l’affidamento in concessione del servizio quadriennale di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, con offerta economicamente più vantaggiosa. La graduatoria colloca al primo posto Ecoparking s.r.l., al secondo NAM 3 s.r.l., al terzo Saba Italia S.p.A.. I ricorsi delle due escluse seguono sorti diverse: il TAR Sicilia accoglie quello della NAM 3 con la sentenza n. 1985/2023, mentre rigetta quello della Saba con la sentenza n. 551/2023, non impugnata e passata in giudicato. In esecuzione della prima pronuncia la stazione appaltante aggiudica in scorrimento alla Saba.

Il C.G.A.R.S., con la sentenza n. 303/2024, riforma la decisione di accoglimento e dichiara irricevibile il ricorso della NAM 3. Con determina n. 366/2024 l’ente revoca quindi l’aggiudicazione alla Saba, esclude l’A.T.I. NAM 3-ELI e aggiudica alla Ecoparking. La Saba impugna la determina davanti al TAR Sicilia, che con la sentenza n. 2204/2024 dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Propone appello.

La Motivazione della Corte

Il nodo centrale è l’interesse a ricorrere della Saba avverso la determina n. 366/2024, che le Amministrazioni resistenti qualificano come mera ricognizione dei giudicati. L’appellante replica che si tratterebbe di una nuova aggiudicazione, adottata su una graduatoria mutata, e dunque autonomamente impugnabile con vizi nuovi rispetto a quelli già esaminati dal TAR.

Il Collegio esclude la qualificazione proposta dall’appellante. La determina non è atto determinativo né valutativo, ma ricognitivo: l’Amministrazione non compie alcuna rinnovata valutazione degli atti di gara, limitandosi a recepire le statuizioni delle sentenze passate in giudicato. La revoca dell’aggiudicazione alla Saba era doverosa, in quanto propedeutica all’ottemperanza alla sentenza n. 303/2024, che, pur dichiarando irricevibile il ricorso della NAM 3, ha prodotto, per l’effetto espansivo dell’art. 336 c.p.c., la reviviscenza dell’aggiudicazione originaria alla Ecoparking.

Rispetto alla posizione della prima classificata l’atto è quindi meramente confermativo, perché adottato non all’esito di nuova istruttoria ma in ragione della permanenza dell’originaria collocazione in graduatoria. La circostanza che la Saba sia divenuta seconda non le attribuisce un interesse a dedurre vizi escludenti della prima in classifica. La posizione in graduatoria rileva soltanto ai fini della prova di resistenza: il terzo che ambisca all’aggiudicazione deve censurare anche la seconda, ma resta onerato di formulare le censure nei confronti della prima sin dall’aggiudicazione originaria, ciò che la Saba non ha fatto, essendo stato il suo ricorso rigettato con pronuncia definitiva.

Quanto all’accesso, il rimedio dell’art. 116, comma 2, c.p.a. è strumentale all’accoglimento del ricorso e ne segue il rigetto. Per i documenti già richiesti con l’istanza del 19 dicembre 2022 opera inoltre una preclusione da giudicato, non potendosi dilatare il termine di decadenza dell’art. 120, comma 5, c.p.a.. La verifica dei requisiti dichiarati, collocata a valle dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50/2016, non risulta ancora espletata; solo all’esito di una determina che assuma valore di conferma in senso proprio l’appellante potrà formulare una specifica istanza di accesso. L’appello è respinto con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 336 c.p.c.

Tutte le 268 sentenze sull'art. 336 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *