Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3268 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, integra gli estremi dell’inottemperanza al titolo esecutivo di condanna. Il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento e la mancata contestazione dell’an e del quantum del credito, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La costituzione in giudizio con memoria di stile, priva di deduzioni sull’andamento della procedura, lascia incontestato il credito azionato.
Il Fatto
Con una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico della carta elettronica ex art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, e a rifondere le spese di lite liquidate in favore del difensore.
I ricorrenti espongono che la sentenza è stata notificata al Ministero in data 10 marzo 2024 e che da allora è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo intervenuto alcun adempimento, agiscono per l’ottemperanza chiedendo l’erogazione delle somme e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato. Il primo passaggio argomentativo riguarda il decorso del termine dilatorio: dal momento della notificazione è trascorso il termine di 120 giorni previsto dalla disciplina richiamata senza che l’amministrazione abbia provveduto.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario dichiaratosi tale.
Nota della Redazione
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