Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 3325 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un nuovo termine. L’assenza di contestazione dell’an e del quantum del credito e la mancata indicazione sullo stato della procedura confermano l’inerzia dell’amministrazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con il compito di dare corso al pagamento in sostituzione dell’ente inadempiente e di riferire all’organo giurisdizionale sull’esecuzione del mandato.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La pronuncia, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2024 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
Il Tribunale rileva che la documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano come l’amministrazione non abbia effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Da ciò il Collegio desume che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Conseguentemente il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento e compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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