Decadenza dall’annullamento d’ufficio e scissione degli effetti della notifica (TAR Trentino-Alto Adige n. 284 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio decorre dalla data di adozione del provvedimento e si computa, per l’amministrazione, con riguardo al momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del notificante. Trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, non essendo tale regola preclusa dalla natura ricettizia dell’atto amministrativo. Ne consegue che l’annullamento adottato entro il termine annuale ma pervenuto al destinatario oltre la scadenza non è tempestivo, se la consegna all’ufficio postale è comunque successiva alla scadenza del termine. Il provvedimento di autotutela, in tal caso, è illegittimo per decadenza e l’originaria autorizzazione resta definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente è succeduta, per fusione per incorporazione, all’impresa che aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo gennaio-febbraio 2020, con provvedimento del 20.12.2022, notificato il 29.12.2022. A distanza di circa undici mesi, la sede INPS avviava il procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, chiedendo alla società una dichiarazione sullo svuotamento dei tubi idraulici dell’impianto.
Con disposizione del 14.12.2023 l’INPS annullava in autotutela l’autorizzazione. La comunicazione trasmessa via PEC il 15.12.2023 non allegava il provvedimento, ma solo una proposta interna non sottoscritta. La società proponeva ricorso amministrativo, rimasto senza esito, e quindi ricorreva al giudice amministrativo, chiedendo anche la restituzione di quanto eventualmente versato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo osservando che l’amministrazione non ha contestato la mancata notifica via PEC del provvedimento di annullamento: alla PEC era stata allegata la sola proposta interna, anziché il provvedimento. Il fatto non contestato assume rilievo ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Il quarto motivo, ritenuto preminente e assorbente per il criterio della ragione più liquida, è parimenti fondato. È pacifico che la notifica del provvedimento in autotutela si sia perfezionata il 10.1.2024, oltre i dodici mesi consentiti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, essendo l’autorizzazione emessa il 20.12.2022.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il dies a quo del termine di decadenza coincide con la data di emissione del provvedimento, per ragioni letterali e logiche (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4374 del 2018). Nella specie il termine ultimo sarebbe spirato il 20.12.2023.
Il punto decisivo è però un altro. Non rileva il momento del perfezionamento della notifica per il destinatario, bensì quello riferito al notificante, in virtù del principio di scissione degli effetti, applicabile anche agli atti amministrativi di natura ricettizia (TAR Lombardia, Sez. II, n. 566 del 2019). Dal documento prodotto dall’amministrazione emerge che la raccomandata è stata presa in carico dal servizio postale il 27.12.2023, quindi oltre la scadenza del termine.
Il ricorso è pertanto accolto per decadenza del potere di riesame, con assorbimento dei restanti motivi e condanna dell’istituto alle spese. La domanda di responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a. e art. 96 c.p.c. è invece respinta, non ravvisandosi malafede o colpa grave.
Nota della Redazione
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