Carta docente, inottemperanza del Ministero e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 784 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. presuppone l’accertamento del mancato integrale adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, non essendo sufficiente il sollecito interno all’esecuzione. Accertata la persistenza dell’inottemperanza, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, assegnando un termine congruo dall’atto di comunicazione o notifica. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza n. 550 del 18 aprile 2023 il Tribunale di Cagliari — Sezione Lavoro, accogliendo il ricorso della docente, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1000,00, da corrispondersi secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, in relazione alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 2 dicembre 2024. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’Ufficio Scolastico Provinciale non si è costituito; il Ministero si è costituito per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento del contributo per la Carta elettronica del docente. Il giudice amministrativo è chiamato a verificare, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’avvenuta o mancata ottemperanza al giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro.
Nel caso concreto la verifica è negativa. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato la persistenza del mancato integrale pagamento da parte dell’autorità statale di quanto statuito dal giudice del lavoro. La difesa dell’amministrazione, dal canto suo, ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza però fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ne trae la conseguenza che il sollecito interno non integra adempimento e che l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva deve essere accolta. L’inottemperanza è dunque accertata in relazione alla parte non eseguita del giudicato.
Quanto all’esecuzione, il TAR individua il commissario nel responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.