Nessuna occupazione sine titulo né acquisizione sanante per sistemazione conservativa area confiscata (TAR Puglia n. 318 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sistemazione e la manutenzione di un fondo, eseguite dal Comune durante la vigenza della confisca edilizia e proseguite, dopo la revoca, a fini meramente conservativi, non integrano occupazione sine titolo né trasformazione irreversibile dell’area. L’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 presuppone che il fondo del privato sia stato irreversibilmente trasformato e che la restituzione non sia più percorribile; configura, inoltre, una mera facoltà della pubblica amministrazione e non un effetto legale automatico della revoca della confisca. La revoca della confisca non attribuisce al proprietario il diritto all’acquisizione coattiva sanante; l’assetto normativo di cui all’art. 4, comma 4-ter, d.l. n. 78/2009 è diretto a preservare il proprietario dal pregiudizio patrimoniale, non a imporre l’acquisizione.
Il Fatto
La società ricorrente, riconosciuta proprietaria di terreni in località Punta Perotti dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato nullo il contratto di permuta del 1993, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 2024/00028 del 25.03.2024, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera “Bari Costasud” — lotto 1 — con variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
La ricorrente ha dedotto che il Comune avrebbe occupato sine titolo i fondi realizzandovi un parco pubblico, senza procedura espropriativa e senza acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e ha chiesto in via alternativa l’attivazione del procedimento di acquisizione sanante o la restituzione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione n. 2024/00063 dell’08.07.2024 di approvazione definitiva del progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda a partire dalla confisca disposta in sede penale, che aveva trasferito la proprietà dei terreni al Comune in forza dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, e dalla successiva revoca intervenuta dopo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. Su questa base distingue due fasi: l’intervento di sistemazione e manutenzione straordinaria eseguito dal Comune nel periodo in cui i suoli erano nella sua titolarità, e l’attività conservativa proseguita dopo la revoca con la deliberazione GM n. 67/2015.
Quanto alla prima fase, la deliberazione GM n. 714/2006 — valorizzata dalla ricorrente come prova della volontà di realizzare un’opera pubblica senza esproprio — viene letta in senso opposto: essa manifesta soltanto l’esigenza di rendere fruibile l’area al termine delle demolizioni, mediante sistemazione altimetrica, manto erboso, pista ciclabile e rete irrigua. Si tratta di interventi tutt’altro che diretti a una irreversibile trasformazione dei fondi della ricorrente.
Quanto alla seconda fase, il Comune ha agito in via meramente conservativa e di custodia, per evitare che l’area divenisse luogo di abbandono incontrollato di rifiuti e fonte di pericolo per i cittadini. La deliberazione del 2015 non è stata impugnata da alcuno dei proprietari. Il Collegio sottolinea come, anche a voler ritenere che la ricorrente non abbia mai perso la titolarità dei beni, non possa parlarsi di materiale occupazione dei fondi.
Il percorso argomentativo si concentra poi sulla norma invocata. L’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 presuppone una trasformazione irreversibile dell’area e configura l’acquisizione coattiva come facoltà dell’amministrazione. Nel caso concreto la trasformazione non è affatto dimostrata: i richiami a articoli di stampa e a fotografie sono irrilevanti e contestati dal Comune, che ne rileva la riferibilità a fondi diversi. La tesi dell’anomalo procedimento espropriativo finalizzato a sanare un’illecita occupazione resta priva di riscontro probatorio.
Da ultimo, il Collegio esclude che la revoca della confisca comporti automaticamente l’acquisizione sanante. L’art. 4, comma 4-ter, d.l. n. 78/2009 — introdotto per dare esecuzione alla pronuncia della Corte EDU in forza dell’art. 46 CEDU — disciplina l’obbligo restitutorio quale forma specifica di risarcimento, ma non autorizza a considerare l’acquisizione coattiva alla stregua di effetto legale automatico della revoca. Gli atti impugnati costituiscono, invece, il primo esercizio effettivo della potestà di pianificazione e del potere di esproprio in vista della realizzazione dell’opera pubblica. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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