Carta docente, onorari ridotti ma non al minimo tabellare (Cons. Stato n. 7705 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione degli onorari nel giudizio amministrativo avviene secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ma il giudice conserva il margine di discrezionalità riconosciuto dall’art. 4, comma 1, che impone di valutare importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare. La riduzione della misura tabellare, giustificata dalla serialità del contenzioso e dalla semplicità della controversia, non può essere applicata sull’intera struttura del compenso sino a comprimerlo sotto la soglia del decoro professionale. Il sindacato d’appello sulla quantificazione delle spese di primo grado è ammissibile e investe la congruità della somma rispetto ai parametri ministeriali. La statuizione sulla serialità, non censurata, resta acquisita al giudizio e fonda la riduzione ma non la sua misura estrema.

Il Fatto

Un docente di istituzioni scolastiche pubbliche ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta del docente ex art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con accredito della somma annua di € 1.500. Non eseguito il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, che lo ha accolto ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia civile e condannandola alle spese, liquidate in € 500,00 con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.

Il Tribunale ha applicato la dimidiazione prevista dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 sui valori minimi della tabella n. 21, motivandola con la marcata serialità della controversia e con la difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Il docente appella censurando la quantificazione per violazione dei parametri ministeriali e per lesione del decoro professionale, chiedendo la liquidazione sui valori medi e la condanna del Ministero anche per il grado d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, quali precedenti specifici ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le sentenze della Sezione n. 6920 del 5 agosto 2025, n. 4431 del 22 maggio 2025 e n. 3897 del 7 maggio 2025, rese in analoghi giudizi di ottemperanza sulla carta del docente. In quei casi gli onorari liquidati in primo grado erano stati giudicati inadeguati. Su questa linea la Sezione quantifica il compenso del primo grado in misura conforme al decoro professionale.

Il percorso argomentativo muove dalle tabelle allegate al decreto ministeriale, in particolare la tabella n. 21 per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali. Su di esse innesta il margine di discrezionalità che la stessa formulazione dell’art. 4, comma 1 consente, là dove richiede di tener conto dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare. La norma non impone dunque l’automatica applicazione dei valori minimi, né rende vincolante la riduzione operata dal giudice di prime cure.

Entro questo margine il Consiglio valuta l’obiettiva semplicità del contenzioso e la sua serialità, già rilevata dalla sentenza impugnata con statuizione non censurata e quindi acquisita al giudizio. Considera altresì il ridotto valore della somma da accreditare. Questi fattori giustificano una riduzione rispetto ai valori tabellari, ma non la loro compressione integrale sui minimi dimezzati.

L’appello è pertanto accolto nei termini esposti e, in parziale riforma, le spese del primo grado sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario. La Sezione compensa integralmente le spese del grado d’appello, in ragione dell’esito complessivo e delle ragioni della decisione, fermo restando il diritto dell’appellante e del difensore anticipatario alla refusione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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