Appello improcedibile per carenza di interesse dopo l’annullamento dell’ordinanza di bonifica (Cons. Stato n. 7710 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso la sentenza che ha annullato, per vizio di incompetenza, l’ordinanza comunale di bonifica del sito inquinato è improcedibile per carenza di interesse, perché il venir meno del provvedimento impugnato elimina ogni utilità che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione potrebbe arrecare all’appellante. La sopravvenuta caducazione dell’atto amministrativo determina il difetto di interesse alla decisione nel merito, con la conseguente definizione della controversia in rito. Il giudice d’appello, una volta rilevata d’ufficio la questione e sollecitata la posizione delle parti, deve dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione senza esaminare i motivi.

Il Fatto

La società appellante era proprietaria di una vasta area nel territorio comunale, ceduta nel 2010 a una diversa società. Anni dopo emergeva la presenza di rifiuti interrati nel lotto. Il Comune adottava un’ordinanza di rimozione e bonifica nei confronti della cessionaria, poi annullata in sede giurisdizionale. Con successivo provvedimento il Comune ordinava alla società originaria proprietaria, nel frattempo assoggettata ad amministrazione straordinaria, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei terreni.

La società impugnava l’ordinanza davanti al TAR Veneto, deducendo l’estraneità della procedura concorsuale rispetto ai fatti di inquinamento, l’incompetenza del Comune a favore della Provincia e il vizio di istruttoria. Il TAR accoglieva il ricorso per incompetenza, sul rilievo che l’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alla Provincia il potere di ordinare la bonifica, rigettando gli altri motivi. Proponeva appello la società in amministrazione straordinaria.

La Motivazione della Corte

Investito dell’impugnazione, il Consiglio di Stato ha dapprima sottoposto alle parti una questione di rito, rilevando che la sentenza aveva annullato il provvedimento per incompetenza e che, di conseguenza, sulla questione avrebbe dovuto eventualmente determinarsi un ente diverso. Il Collegio dubitava quindi della sussistenza dell’interesse all’appello.

Nella memoria successiva la società appellante ha aderito alla questione rilevata d’ufficio, riconoscendo che l’annullamento del provvedimento per vizio di incompetenza aveva determinato il venir meno dell’utilità derivante da un eventuale accoglimento dell’impugnazione, e ha chiesto che l’appello fosse definito senza discussione orale.

La Corte ha preso atto di tale posizione e ha tratto le conseguenze processuali. Poiché l’atto impugnato è stato caducato in primo grado con una pronuncia di annullamento per incompetenza, l’eventuale accoglimento dell’appello non potrebbe restituire all’appellante alcuna utilità giuridica: il provvedimento sfavorevole non è più efficace e la competenza a intervenire è trasferita a un’autorità diversa, che potrà eventualmente determinarsi.

Su queste basi il ricorso in appello è stato dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di merito. La valutazione complessiva della controversia ha indotto il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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