Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 504 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e condanna l’ente pubblico all’integrale soddisfazione del dettato giudiziario. Il rimedio presuppone l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), decorrente dalla notificazione della sentenza. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta quale organo ausiliario. La nomina di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice esclude la liquidazione di un compenso commissariale. L’inerzia reiterata nonostante l’ordine giudiziale giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione del danno erariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo nominale di euro 500 annui, per l’anno scolastico 2024/2025, alle medesime condizioni dei docenti di ruolo. La pronuncia condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione della carta, o di altro equipollente, e al pagamento delle spese di lite.
La decisione è rimasta ineseguita, benché notificata all’amministrazione e divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato entro sessanta giorni e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione intimata non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. Da ciò deriva la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. e dell’art. 114 cod. proc. amm., richiamato tra i visti.
Il TAR verifica inoltre che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La decorrenza è fissata alla notificazione della sentenza, avvenuta nei confronti del Ministero e dell’Avvocatura dello Stato. Il dato documentale conferma l’inerzia dell’ente.
La domanda è pertanto accolta. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Parma, provvedendo agli adempimenti imposti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, che provvederà quale ausiliario del giudice su richiesta del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per la Carta docente nonostante l’ordine del giudice del lavoro, con aggravio di spese per entrambi i giudizi.
Nota della Redazione
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