Impresa agricola senza dipendenti e requisito contributivo nel bando ISI (TAR Veneto n. 444 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della regolarità dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale, richiesto a pena di esclusione dall’art. 7 dell’avviso pubblico ISI 2023 in combinato disposto con l’art. 11, non può essere riferito alla società agricola di persone priva di dipendenti, che non è titolare di alcun autonomo rapporto assicurativo. La verifica dei requisiti di ammissione deve essere condotta in capo ai soci coltivatori diretti, sui quali grava l’obbligo contributivo, valorizzando il concetto sostanziale di impresa agricola unitaria. È illegittima l’esclusione dal finanziamento fondata su una lettura eccessivamente formalistica dell’avviso, che sanzioni l’inadempimento di un obbligo inesistente e finisca per escludere la società proprio per l’assenza di dipendenti. La finalità antielusiva è presidiata dal divieto di reiterazione del finanziamento per le tre edizioni successive.
Il Fatto
Una società semplice agricola ha presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblico di finanziamento indetto dall’I.N.A.I.L. e denominato “ISI 2023”, per l’asse n. 5 relativo a progetti di micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Il progetto prevedeva l’acquisto di un trattore e di una macchina agricola e forestale a basse emissioni inquinanti.
L’Ente assicurativo ha dapprima preavvisato il diniego e poi rigettato la domanda in applicazione degli artt. 7 e 11 del bando, rilevando che la società non risultava titolare di un rapporto assicurativo gestito dall’I.N.P.S.. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, sostenendo che il requisito fosse posseduto dai due soci coltivatori diretti, non essendovi dipendenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. L’avviso pubblico non limita la presentazione della domanda alle società agricole provviste di dipendenti, né prevede una clausola espulsiva di quelle che ne siano prive. Queste ultime, proprio perché non hanno soggetti alle proprie dipendenze, non sono tenute ad adempiere obblighi di natura contributiva, mentre tale dovere ricade direttamente sul socio coltivatore diretto ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 99 del 2004.
Sotto un primo profilo l’esclusione è illegittima perché sanziona l’inadempimento di un obbligo che la società senza dipendenti non era tenuta a osservare. L’I.N.A.I.L., applicando il requisito nonostante l’assenza di dipendenti, finisce per escludere la società proprio per tale ragione, in contrasto con il bando. La ratio del requisito è del resto quella di ammettere le sole imprese in regola con i contributi: finalità raggiunta, poiché i soci sono imprenditori agricoli iscritti alla gestione separata dell’I.N.P.S. e regolari contribuenti.
Il punto centrale è che l’art. 7 impone la verifica dei requisiti nei confronti dei destinatari indicati dal precedente art. 6, che valorizza la natura di impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., non la condizione di datore di lavoro. Nell’impresa agricola esercitata tramite società semplice rilevano i soci che prestano attività lavorativa quali coltivatori diretti: è a costoro che occorre guardare per verificare la regolarità contributiva in capo all’impresa unitaria.
In senso confermativo la Corte richiama la risposta alla FAQ n. 1 allegata all’avviso ISI 2024, resa dalla stessa Amministrazione, che ammette la società agricola di persone senza dipendenti grazie all’apporto dei soci coltivatori diretti, configurabile come unica entità di impresa. L’esclusione è quindi illegittima e irragionevole. La finalità antielusiva non la giustifica: non consta che la società o i soci abbiano già ottenuto finanziamenti ISI, e l’ammissione produce l’effetto preclusivo per le tre edizioni successive. L’accoglimento del primo e secondo motivo assorbe le ulteriori doglianze; l’I.N.A.I.L. dovrà riattivare l’esame della domanda.
Nota della Redazione
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