Cessata materia del contendere per rilascio del permesso di costruire dopo il ricorso (TAR Sardegna n. 368 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina il venir meno dell’interesse alla decisione e comporta la declaratoria di cessata materia del contendere. L’Amministrazione che adotti il provvedimento favorevole solo a seguito dell’instaurazione del giudizio è da ritenersi soccombente e va condannata alla rifusione delle spese di lite, ancorché non si sia costituita in giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il diniego opposto dal Comune all’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009 per lavori di demolizione parziale, ricostruzione con ampliamento e accertamento di conformità di un fabbricato di loro proprietà.
Nel ricorso deducevano l’illegittimità del diniego per l’erroneo richiamo alla L.R. n. 8/2015 e all’art. 18 della L.R. n. 1/2021, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2022, nonché per la pretesa mancata produzione della dichiarazione di assunzione della direzione lavori, documento già depositato. Chiedevano l’annullamento del provvedimento e l’accertamento dell’obbligo del Comune di rilasciare il titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna rileva che, dopo la proposizione del ricorso e la fissazione dell’udienza cautelare, l’Amministrazione — non costituitasi in giudizio — ha provveduto con atto prot. 7471 del 13.02.2026 al rilascio del permesso di costruire richiesto.
Il Collegio qualifica tale sopravvenienza provvedimentale come integralmente satisfattiva delle ragioni degli istanti, poiché l’atto rilasciato corrisponde esattamente al titolo edilizio domandato in via impugnatoria. Ne deriva il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso e l’insorgenza dei presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, la Corte afferma che esse seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale ha provveduto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio. Il Comune viene quindi condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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