Giudicato sulla carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 443 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione all’emissione della carta docente e all’accredito del relativo importo, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’integrale adempimento entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine di grazia di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e non impugnato il titolo, la domanda ex art. 114 cod. proc. amm. è fondata. All’inadempimento consegue la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con spese e compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente, nonché la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in suo favore la carta docente e ad accreditarvi l’importo di euro 2.500,00 per il servizio prestato in cinque anni scolastici.

Il titolo viene notificato all’Amministrazione con formula esecutiva il 13 luglio 2023. Segue una richiesta via p.e.c. del 22 gennaio 2024. Il Ministero si costituisce depositando solo l’ordine di pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza al giudicato, attestato dal certificato di cancelleria del 17 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’azione: l’esistenza di un giudicato non impugnato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Benevento. Accerta poi l’inerzia dell’Amministrazione sull’accreditamento delle somme dovute alla ricorrente.

Risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. La difesa erariale non ha dimostrato l’adempimento della prestazione principale, essendosi limitata a documentare il pagamento delle spese di lite.

La domanda ex art. 114 cod. proc. amm. è quindi fondata. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o in un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Il commissario compirà tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il Collegio precisa che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, a quello dell’insediamento del commissario, con contestuale trasferimento del munus e preclusione di successivi interventi diretti dell’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *