Sei scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita Polizia di Stato (TAR Emilia-Romagna n. 174 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. La nozione di forze di polizia va delineata alla luce dell’art. 16 della legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 del medesimo decreto, e il d.P.R. n. 150/1987, di cui è disposta l’estensione, si applica ai ruoli della Polizia di Stato senza operare distinzioni. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ha portata solo rafforzativa e non restringe l’ambito applicativo dell’istituto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sulla sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’inosservanza del termine di cui all’art. 6-bis, comma 2, non comporta decadenza.

Il Fatto

I ricorrenti sono ex dipendenti pubblici appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, collocati in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio. Con ricorso depositato il 29 luglio 2023 hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione.

L’Inps si è costituito contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Non ha contestato in modo specifico che tutti i ricorrenti, al momento del congedo per dimissioni volontarie, possedessero i requisiti di legge per l’acquisizione del beneficio: età pari o superiore a 55 anni e anzianità utile pari o superiore a 35 anni. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 12 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la nozione di forze di polizia contenuta nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è ampia e si delinea in ragione della funzione del provvedimento che la contiene. L’art. 1 del decreto estende i benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.

Poiché il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare, anche l’ambito soggettivo di applicazione delle norme comprende gli appartenenti a tutte le forze di polizia. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 dell’art. 6-bis attribuisce i sei scatti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Il Collegio esclude che l’art. 1911, comma 3, c.o.m. restringa l’istituto: quella disposizione, collocata nel codice dell’ordinamento militare, ha portata solo rafforzativa e si limita a confermare la perdurante vigenza del regime dell’art. 6-bis. Nemmeno rileva la circostanza che l’art. 1911 parli di trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis disciplini l’indennità di buonuscita, perché il richiamo determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, per le forze di polizia, la disciplina dell’indennità di buonuscita.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, esso attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992: la norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il Tribunale respinge poi la lettura costituzionalmente orientata invocata per ridurre l’esborso erariale: a fronte di una previsione di legge chiara, l’attività interpretativa non può attribuirle un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole, né si è di fronte a un’interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 Cost. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 2988 del 23 marzo 2023.

Infine, l’inosservanza del termine di cui all’art. 6-bis, comma 2, non comporta alcuna conseguenza decadenziale, secondo Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 23 marzo 2023. Il ricorso è quindi accolto nel merito, con annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici, con obbligo dell’Inps di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulla somma spettano solo gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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