Onere della prova della preesistenza dell’immobile e sanzione per inottemperanza (TAR Campania n. 434 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso edilizio, l’accertamento della preesistenza del manufatto rispetto alla normativa edilizia e paesaggistica richiede elementi di fatto che rendano verosimile l’esistenza dell’immobile, nella sua attuale consistenza, in data anteriore. Non assumono rilievo, a tal fine, il riaccatastamento tardivo e la rettifica dell’atto notarile intervenuti a distanza di anni dall’acquisto. I provvedimenti repressivi di abusi edilizi, espressione di poteri vincolati, non richiedono una specifica motivazione in termini di ponderazione degli interessi, ma un supporto giustificativo costituito dalla certificazione dell’attività edilizia realizzata in dispregio delle regole. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione legittima l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Pozzuoli gli ha ingiunto la demolizione di un immobile di circa 120 mq, realizzato senza titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, all’esito di un sopralluogo del novembre 2023. Il ricorrente ha dedotto di aver acquistato l’immobile, di vetusta realizzazione, nel 2002, e che nell’atto di compravendita era stata erroneamente indicata la dimensione di 18 mq; nel 2008 aveva provveduto al riaccatastamento e alla rettifica dell’atto notarile.

Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il verbale di accertamento e, poi, il provvedimento dirigenziale che, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha irrogato la sanzione di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune si è costituito, depositando il verbale e la relazione di una C.T.U. resa in sede civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo, esaminando congiuntamente i due argomenti difensivi: l’erronea indicazione della consistenza nell’atto di acquisto e la prova della preesistenza del manufatto, nella attuale espansione, fin dal 1943. Ha ritenuto che possano assumere rilievo solo gli elementi di fatto che inducano a considerare verosimile l’esistenza dell’immobile, nella consistenza attuale, prima dell’entrata in vigore della normativa edilizia e delle regole di tutela paesaggistica.

Su questa base ha escluso la rilevanza dei rilievi fotografici del 1974 e del 1983. Quanto alla foto aerea del 1943, l’ha giudicata inidonea: dal confronto con le foto successive è risultato difficile individuare l’immobile, non evidenziato e probabilmente di esigua dimensione. Il Tribunale ha quindi affermato che non può assumere rilievo il riaccatastamento del 2008 né la rettifica dell’atto notarile, effettuata dopo sei anni dall’acquisto: circostanze che non attengono alla legittimità dell’edificato e non esonerano il proprietario dal ripristino dello status quo ante.

La Corte ha aggiunto che manca la prova della consistenza originaria desumibile dagli atti di provenienza dell’immobile. Ha precisato che non si tratta di prova diabolica, poiché tali atti, con la descrizione degli immobili, sarebbero stati di facile acquisizione per il ricorrente.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la censura è stata dichiarata infondata: l’Amministrazione ha esposto che dal sopralluogo è emersa la realizzazione di un manufatto di cui non è stata provata la legittima edificazione e ha individuato le norme di legge che l’hanno obbligata all’esercizio dei poteri sanzionatori. La giurisprudenza richiamata (TAR Campania, VI, n. 3560 del 2020 e n. 1939 del 2020) è ferma nel ritenere che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, espressione di poteri vincolati nel contenuto, non necessitano di specifica motivazione, ma di un supporto giustificativo.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, non ravvisandosi incongruenza nel verbale di sopralluogo, posto che lo stato di abbandono non è incompatibile con l’esecuzione di una pregressa attività edilizia senza titolo. Il secondo è stato respinto perché il ricorrente non ha formulato autonome censure avverso la sanzione pecuniaria, fondando l’impugnativa sui profili di illegittimità degli atti a monte, già ritenuti infondati. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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