Carta docente è credito retributivo e TAR nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1501 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna al pagamento di somme, l’amministrazione è tenuta a eseguire il titolo entro il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il decorso inutile di tale termine, non contestato dall’amministrazione in ordine all’an e al quantum, integra l’inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un ulteriore termine per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 661/2023 pubblicata il 06.03.2023, aveva condannato il Ministero convenuto a erogare in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e fino all’anno 2021/22, nel rispetto dei vincoli di legge.
La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 01.06.2023. Decorreva quindi il termine dilatorio di 120 giorni senza che intervenisse alcun adempimento. La ricorrente agiva per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo posto a fondamento dell’esecuzione è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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