Carta docente: ottemperanza al titolo del giudice e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 667 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al titolo esecutivo di condanna quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’inerzia non contestata nell’an e nel quantum consente di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e di assegnare all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero convenuto a corrispondere alla parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica prevista dalla legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2021/22, nel rispetto dei vincoli di legge.
La sentenza, divenuta definitiva, veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 12.1.24. Decorreva quindi il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla disciplina richiamata, senza che l’amministrazione adottasse alcun adempimento. La ricorrente agisce per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Il Collegio assegna quindi al Ministero il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente secondo il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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