Prevenzione collaborativa illegittima per difetto di attualità del rischio infiltrativo (TAR Sicilia n. 3834 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 esige il concreto riscontro di attuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche nella sola forma dell’agevolazione occasionale. La misura può fondarsi su fatti risalenti nel tempo, ma solo se il complesso degli elementi, valutato secondo la regola del più probabile che non, sia idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Il mero decorso del tempo non elide la rilevanza indiziaria dei fatti antichi; tuttavia, in assenza di elementi successivi che ne consentano l’attualizzazione, la valutazione prefettizia è illegittima per difetto di motivazione sui profili di perdurante attualità del rischio. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della discrezionalità tecnica, ma non tollera valutazioni arbitrarie o non motivate.

Il Fatto

La società ricorrente, consorzio iscritto nella c.d. white list, presentava istanza di aggiornamento dell’iscrizione. La Prefettura di Messina avviava il procedimento di rigetto e, all’esito, adottava un provvedimento di prevenzione collaborativa fondato su presunte cointeressenze tra un vicepresidente del consiglio di amministrazione e un soggetto destinatario di confisca e condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il consorzio impugnava la nota prefettizia e gli atti connessi, deducendo la carenza di attualità delle controindicazioni, l’intervenuta dissociazione dell’amministratore e il contrasto con una pronuncia del Tribunale di Messina che aveva escluso ogni correlazione tra i fatti e la società. L’Amministrazione resisteva, sostenendo la tardività e l’incongruità dei comportamenti dissociativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio sgombra anzitutto il campo da alcune censure. Le condotte addotte come dissociazione non convincono: la cessione delle quote avvenne solo nel 2011, con forte ritardo rispetto alla notorietà delle imputazioni, e mancano iniziative concrete per opporsi alle condotte ostruzionistiche del socio. L’assoluzione per prescrizione dal reato di bancarotta è di scarso rilievo, perché non accerta l’infondatezza dei fatti. Nemmeno le precedenti iscrizioni in white list vincolano l’Amministrazione, poiché la valutazione del rischio è ponderazione complessiva, espressione di discrezionalità tecnica, e non riscontro meccanico.

Il profilo decisivo è però altro: la risalenza e la mancanza di attualità degli elementi posti a base del provvedimento. Gli indizi si arrestano a un periodo lontano dall’emissione dell’atto, senza alcun riferimento successivo al 2011, anno in cui, con la cessione delle quote, è venuto meno ogni oggettivo elemento di cointeressenza tra l’amministratore e il soggetto condannato. Tale vuoto temporale priva di concretezza la valutazione del rischio di agevolazione.

Il Tribunale ricorda che l’occasionalità dell’agevolazione ricorre quando i legami sono episodici e superficiali, così da consentire un percorso di depurazione dell’impresa. Anche le misure di prevenzione collaborativa vanno ancorate al concreto riscontro di attuali tentativi di infiltrazione. Il provvedimento può basarsi su circostanze risalenti, purché idonee, in termini indiziari e presuntivi, a giustificare il giudizio di attualità, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1320 del 2022 e da Cons. Stato, Sez. III, n. 4733 del 2023.

Nel caso concreto mancano del tutto elementi successivi al 2011 capaci di attualizzare il giudizio di permeabilità. Le valutazioni prefettizie risultano perciò illegittime, per carenza dei necessari elementi di attualizzazione. Il ricorso è accolto, assorbiti gli ulteriori motivi, con annullamento delle misure impugnate e salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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