Termine di impugnazione del titolo edilizio e conoscenza per presunzioni (TAR Sicilia n. 2704 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione del titolo edilizio decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che può essere desunta anche per presunzioni gravi, precise e concordanti. Tale conoscenza si presume quando l’atto sia stato depositato in un giudizio cui il ricorrente sia parte costituita, per il tramite del difensore, ovvero sia stato espressamente richiamato, nel numero, nella data e nel contenuto, dagli atti difensivi delle controparti. Opera, in proposito, la presunzione di diligenza del difensore e l’obbligo di informazione verso l’assistito. Spetta a chi deduce la tardività provare la conoscenza; una volta integrata la presunzione, incombe sul ricorrente l’onere di fornire prova contraria idonea a superarla.

Il Fatto

La ricorrente, società proprietaria di un albergo e di ulteriori unità immobiliari in Ortigia, impugna il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Siracusa in favore della controinteressata. Il titolo concerne il mantenimento di opere eseguite senza abilitazione e il cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale di un immobile sito in Via Nizza 22. La ricorrente agisce anche in via gradata avverso la precedente concessione in sanatoria, già annullata in sede giurisdizionale con separata pronuncia, il cui appello è stato dichiarato estinto.

Deduce la violazione della doppia conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la carenza dei pareri della Soprintendenza e della Commissione per Ortigia, l’inapplicabilità della disciplina regionale sul mutamento di destinazione nelle zone A e il difetto di accesso diretto dalla pubblica via. Il Comune e la controinteressata eccepiscono la tardività del ricorso, la carenza di legittimazione e di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di irricevibilità e la ritiene fondata, assorbendo ogni altra questione. Il titolo impugnato è stato rilasciato il 12 febbraio 2024 e successivamente depositato in atti nel giudizio d’appello innanzi al C.G.A.R.S., in data 27 settembre 2024. La società ricorrente era parte costituita in quel giudizio: ha dunque avuto formale possibilità di accesso all’atto e di prenderne cognizione per il tramite del proprio difensore.

La conoscenza non si esaurisce nel mero deposito processuale. Il provvedimento è stato richiamato in modo chiaro e inequivoco da entrambe le controparti in memorie difensive depositate il 15 ottobre 2024. In particolare, la controinteressata ha dato atto del rilascio del permesso autorizzatorio della destinazione d’uso commerciale; il Comune ha indicato il numero, la data e il contenuto del titolo, menzionando la pratica edilizia e il documento prodotto. Tali richiami integrano gli estremi della piena conoscenza dell’atto lesivo.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il termine decorre dalla piena conoscenza, desumibile anche in via presuntiva. Cita la propria precedente pronuncia TAR Catania, sez. II, n. 765 del 12 marzo 2015, che fonda la presunzione di conoscenza sulla produzione in giudizio dell’atto e sull’onere di vigilanza del difensore, con richiamo alla disciplina del rappresentanza tecnica. Richiama altresì Cons. Stato, sez. IV, n. 10092/2022, secondo cui la conoscenza può essere provata dalle ripetute indicazioni contenute negli atti giudiziari di un processo, anche se depositati in diverso giudizio e conosciuti dal solo difensore.

Il principio si salda alla presunzione di diligenza professionale del difensore e all’obbligo di tempestiva informazione dell’assistito, come affermato da TAR Trieste, sez. I, n. 303 del 9 agosto 2012. Nel caso concreto la ricorrente non ha offerto prova idonea a superare la presunzione. La presenza dell’atto in atti, la sua citazione testuale nelle memorie delle controparti e la qualità di parte costituita confermano la conoscenza sin dal 27 settembre 2024.

Ne deriva che il termine di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. è spirato il 26 novembre 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 18 marzo 2025. La domanda è pertanto irricevibile per tardività. Il Collegio compensa le spese in ragione della peculiarità della vicenda e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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