Ordine di demolizione confermato e ricorso inammissibile avverso nuovo termine (TAR Liguria n. 289 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, richiamando un ordine di demolizione già emanato e non sospeso, assegna un nuovo termine per l’ottemperanza, senza alcun riesame degli elementi di fatto e di diritto né adempimenti istruttori, ha natura di atto meramente confermativo. Esso non è autonomamente lesivo e non è suscettibile di autonoma impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. L’ordine di demolizione di un’opera abusiva mai assistita da titolo ha natura vincolata e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

Il Comune di Imperia, con ordinanza n. 3 del 2015, ingiungeva alla ricorrente, titolare di un’impresa di autocarrozzeria, la demolizione di alcuni manufatti realizzati in area gravata da vincolo paesaggistico e funzionali all’attività esercitata. Il ricorso avverso quel provvedimento veniva respinto con la sentenza n. 191/2020 del TAR Liguria.

Con nota del 4 agosto 2020, il Dirigente competente richiamava la sentenza e ordinava l’esecuzione della demolizione entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente impugnava tale atto deducendo la violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento per il lungo lasso di tempo trascorso, nonché la lesione del diritto di difesa per essere stata pretesa l’esecuzione di una sentenza non ancora passata in giudicato. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la natura confermativa dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Le opere erano state sanzionate con l’ingiunzione del 2015, impugnata con ricorso contenente domanda cautelare cui la destinataria aveva poi rinunciato. Non essendo stata sospesa l’efficacia del provvedimento sanzionatorio, il Comune avrebbe potuto darvi esecuzione d’ufficio una volta accertata l’inottemperanza.

L’amministrazione, invece, ha atteso l’esito del giudizio di primo grado e ha poi concesso un nuovo termine di novanta giorni per la demolizione spontanea. L’atto impugnato non è stato preceduto da un riesame degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’ordinanza originaria, né da adempimenti istruttori di alcun tipo. Da qui la qualificazione come atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività e quindi non impugnabile in via autonoma.

La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni ulteriore censura. Il Collegio precisa tuttavia, per completezza, che i motivi sarebbero in ogni caso infondati. Secondo orientamento consolidato, richiamato nel testo, il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione delle opere.

Quanto al dedotto vulnus al diritto di difesa, il Tribunale osserva che non vi era ragione di procrastinare l’esecuzione della misura ripristinatoria confermata con sentenza esecutiva, peraltro impugnata in appello senza istanza cautelare. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *