Carta docente negata, ottemperanza e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2056 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica accertato con sentenza passata in giudicato costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 51/2024 pubblicata il 31.01.2024, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.
Formatosi il giudicato, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana con ricorso notificato il 14 marzo 2025, chiedendo l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 31 luglio 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente. Il titolo è stato inoltre notificato al Ministero presso la sede reale il primo febbraio 2024.
Il Tribunale verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il termine risulta inutilmente trascorso. Sussistono quindi i presupposti per l’ottemperanza.
Nel merito, non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il termine decorre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario; il Collegio esclude la maggiorazione del compenso prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022, in ragione del carattere seriale della causa. Dispone inoltre l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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