Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 2053 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, e la mancata esecuzione del giudicato. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, costituisce oggetto di un obbligo di corresponsione suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Il Fatto
Il Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 381/2023 aveva accertato il diritto dei due docenti ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme corrispondenti per gli anni scolastici indicati in titolo. Il titolo era poi corretto con decreto di correzione di errore materiale del 15.02.2024.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 11 febbraio 2025, e notificata la sentenza al Ministero il 24 giugno 2024, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Risulta dagli atti che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, che è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997.
Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici per i quali è stata omessa la corresponsione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della causa. Il Tribunale dispone inoltre l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Nota della Redazione
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