Carta docente eseguibile anche a distanza di anni con penalità di mora (TAR Toscana n. 2057 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, impone all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e a ricevere sulla carta l’accredito delle somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Formatosi il giudicato, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dedurre in merito alle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 16 ottobre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale competente rilasciata il 10 febbraio 2025.
Il titolo esecutivo è stato inoltre notificato al Ministero presso la sede reale il primo febbraio 2024 ed è decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito il Tribunale rileva che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Ne consegue il fondamento della domanda: va ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici di omessa corresponsione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia. Il Collegio dispone inoltre l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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