La Carta docente è un diritto soggettivo: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1232 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, costituisce diritto soggettivo all’esecuzione della prestazione e legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che non dia esecuzione al giudicato, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è inadempiente e il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, con sentenza n. 311 del 6 dicembre 2023, l’accertamento del diritto al beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994.

Passata la sentenza in giudicato e notificata all’Amministrazione il 10.07.2024, la creditrice conveniva il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’ottemperanza: il titolo è divenuto definitivo e risulta ritualmente notificato alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996.

Sul merito dell’inadempimento, il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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