La Carta docente è prestazione pecuniaria: ottemperanza e penalità di mora (TAR Toscana n. 1237 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce prestazione pecuniaria la cui inesecuzione legittima il rimedio dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta. Il ritardo già maturato nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, n. 334 del 2023, era stato accertato il diritto della ricorrente — docente — a ottenere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare 1.000 euro sul borsellino elettronico, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 1° marzo 2024, e notificata all’Amministrazione il 27 dicembre 2023, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il perfezionamento della fattispecie dell’ottemperanza: il titolo giudiziale è definitivo e, dalla notificazione alla sede reale dell’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Sul merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Ne consegue l’ordine al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo già maturato giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese di lite, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in ragione dei numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *