Agricampeggio, case mobili con ruote funzionanti non sono nuove costruzioni (Cons. Stato n. 2114 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’agricampeggio, il requisito della mobilità degli alloggi non si confonde con la mobilità degli utenti e va riferito alla potenziale e completa rimovibilità dei manufatti. Le case mobili sono legittimamente impiegate ove munite di meccanismi di rotazione funzionanti ai fini del traino da parte di una motrice stradale, restando irrilevante che le ruote siano reclinate durante l’uso abitativo. L’ordinanza di demolizione che ometta ogni riferimento alla presenza e funzionalità di tali meccanismi è affetta da difetto di istruttoria e di motivazione. L’annullamento del provvedimento travolge i successivi atti comunali che ribadiscano l’abusività e l’acquisizione al patrimonio.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura agrituristica e ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto il ripristino della destinazione d’uso di un garage, nel quale erano stati ricavati due miniappartamenti, e la demolizione di due casette in legno con veranda e di un volume adibito a bar. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il diniego della domanda di accertamento di conformità delle due casette, presentata dopo il ripristino del garage.

Il TAR Toscana, Sezione Terza, ha respinto il ricorso, ritenendo che l’attività di agricampeggio possa svolgersi con allestimenti leggeri e amovibili o con mezzi mobili muniti di meccanismi di rotazione funzionanti. La società ha proposto appello. Nelle more, il Comune ha adottato una nuova ordinanza demolitoria, poi parzialmente annullata d’ufficio con riferimento alle due casette, in quanto ritenute acquisite al patrimonio comunale. Per concorde avviso delle parti, la controversia è rimasta circoscritta alle due casette in legno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude che i sopravvenuti atti comunali abbiano determinato l’improcedibilità del giudizio. Poiché i nuovi provvedimenti escludono le due casette dalla nuova disciplina in ragione della ritenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale, permane in capo all’appellante un interesse attuale e differenziato all’annullamento degli atti impugnati.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina vigente: l’agricampeggio può svolgersi con tende o con mezzi mobili, camper, roulotte e case mobili, purché munite di meccanismi di rotazione funzionanti. Il requisito della mobilità degli alloggi differisce da quello concernente la mobilità dei campeggiatori: la temporaneità delle strutture abitative si parametra non all’utilizzo del singolo utente, bensì alla loro utilizzabilità da parte dell’insieme dei fruitori, con la conseguenza che la mobilità va riferita alla potenziale e completa rimovibilità.

Il Collegio richiama il Codice della Strada e il relativo Regolamento attuativo, che prescrivono limiti dimensionali e di sagoma ai fini dell’ordinaria fruizione dell’infrastruttura viaria ma ammettono trasporti eccezionali entro i limiti della rete utilizzata. Le dimensioni dei manufatti in esame risultano comunque più contenute rispetto a molte macchine agricole e a molti trasporti di veicoli, barche e impianti industriali che ordinariamente percorrono la rete stradale.

Assume quindi rilievo dirimente il motivo d’appello secondo cui il TAR ha ignorato le censure sulla mobilità delle strutture. Dalla documentazione fotografica, non disconosciuta tra le parti, risulta che ciascuna casetta era munita di una coppia di ruote, reclinate sul proprio carrello durante l’utilizzo abitativo, ai fini del suo trasporto. Il provvedimento impugnato e la sentenza obliterano tale circostanza, integrando un vizio istruttorio e motivazionale non rilevato dal giudice di primo grado.

L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado è accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, non contenendo l’ordinanza alcun riferimento alla presenza delle ruote, meccanismo risultato presente e funzionante nonostante l’uso temporaneo del manufatto. L’annullamento travolge anche i successivi provvedimenti comunali. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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