Emersione del lavoro irregolare e reati ostativi: diniego vincolato (TAR Piemonte n. 898 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, il legislatore ha prefissato una soglia di gravità oggettiva dei reati ostativi, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità. Il conseguente diniego di emersione si presenta, in concreto, vincolato, non essendo necessaria un’ulteriore valutazione discrezionale sulla condotta complessiva dello straniero. La sussistenza di condanne, anche non definitive, per i reati richiamati dall’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34 del 2020 giustifica di per sé il rigetto dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Torino ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare proposta a favore di un lavoratore straniero, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso, notificato il 6 maggio 2022 e depositato il 6 giugno successivo, lamentava la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 268/1998 e l’eccesso di potere, sul rilievo che il diniego si fondasse esclusivamente su un precedente penale risalente al 2019.

All’esito dell’udienza camerale l’istanza cautelare è stata respinta. All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 il Collegio ha disposto un’istruttoria a carico dell’amministrazione, poiché il provvedimento impugnato richiamava per relationem un parere della Questura non presente agli atti. Acquisito il documento, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, che consente ai datori di lavoro di presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Il comma 10 della norma individua le cause ostative, prevedendo che non siano ammessi alla procedura, tra gli altri, coloro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. o per i delitti contro la libertà personale, ovvero che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in presenza di reati ostativi, non è necessaria un’ulteriore valutazione sulla condotta complessiva del ricorrente. La legge ha infatti prefissato una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale rende vincolato il diniego di permanenza. Il Collegio richiama sul punto TAR Veneto, sez. III, n. 996 del 2024.

Nel caso di specie, dall’esame degli atti è emerso che il lavoratore straniero è stato destinatario di due sentenze di condanna definitive: una per il reato di lesioni personali e l’altra per induzione alla prostituzione, rapina e lesioni personali. Tali condanne giustificano ampiamente il rigetto dell’istanza di emersione.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Il Collegio dispone altresì l’oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *