Ottemperanza per la carta del docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 277 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può legittimamente attivare il rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm.. L’inerzia serbata dall’amministrazione, nonostante la rituale notifica della sentenza passata in giudicato, legittima il giudice dell’ottemperanza a condannare l’ente a provvedere e a nominare sin da allora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a termine, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, con le differenze retributive. Non avendo l’Amministrazione ottemperato spontaneamente alla pronuncia, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna. In pendenza del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dell’indennità per ferie non godute, ma non all’accredito della carta docente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, essendo intervenuto il pagamento nelle more del giudizio, come attestato dalla ricorrente.
Quanto alla residua domanda, il Collegio ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato, risultando quindi decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Ha ritenuto, pertanto, fondata la domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato in relazione alla carta elettronica del docente.
Il Tribunale ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigente territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dall’intervento della parte per porre in essere gli atti necessari, con espressa previsione della possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 600,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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