Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1960 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo, va dichiarato l’inadempimento dell’amministrazione e disposta l’esecuzione nei termini assegnati. Il giudice amministrativo nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente. È invece inammissibile, per manifesta iniquità, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la Carta docenti non costituisce corrispettivo, ma contributo per la formazione, sicché la funzione assegnata al beneficio esclude la natura satisfattiva della misura coercitiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, Sezione lavoro, n. 81 del 14 febbraio 2024, con cui è stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico del valore nominale di €500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, e il Ministero è stato condannato all’adozione di ogni atto necessario a consentirne il godimento.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 15 febbraio 2024 tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato come da attestazione del 4 novembre 2024. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Essendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza esecuzione, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e accoglie la domanda di ottemperanza. Il thema decidendum concerne l’esecuzione del giudicato e i rimedi esperibili in caso di inerzia della pubblica amministrazione.
Il Tribunale ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sui costi dell’attività commissariale, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Spese e compensi restano pertanto a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’orientamento di T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499.
Il Tribunale rigetta invece la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua. La ragione risiede nella particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti: essa non costituisce un corrispettivo, bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 300,00, oltre spese generali e accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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