L’ottemperanza per la Carta del Docente è devoluta al giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 29 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, è competente a conoscere della mancata esecuzione delle sentenze che riconoscono il diritto alla Carta Elettronica del Docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, trattandosi di un beneficio riconosciuto al docente dalla legge, la cui soddisfazione avviene tramite un’attività amministrativa vincolata. L’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina, sin da subito, un commissario ad acta con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari, con facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso per superare l’eventuale incapienza di fondi.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, richiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla Carta Elettronica del Docente. Il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta con accredito dell’importo di euro 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, passava in giudicato, ma il Ministero non vi dava esecuzione entro il termine di legge.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il docente adiva il TAR Sardegna con ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, era inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’esecuzione.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, disponendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia completa esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Tale termine è stato considerato congruo, bilanciando l’interesse del creditore alla rapida soddisfazione del proprio diritto con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per provvedere all’esecuzione, potendo ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso per superare eventuali difficoltà di natura finanziaria.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma ne ha ridotto l’importo a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, considerando la natura seriale del contenzioso in materia, caratterizzato da attività difensiva ripetitiva e standardizzata. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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