Autotutela non obbligatoria su revoca del divieto di detenzione armi (TAR Emilia-Romagna n. 131 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della pubblica amministrazione e non si esercita in forza di un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea a imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Ne consegue l’inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento. L’azione ex art. 117 cod. proc. amm. presuppone la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. Eventuali elementi nuovi rispetto al quadro fattuale posto a fondamento del provvedimento di divieto vanno fatti valere con una nuova istanza abilitativa, non con l’annullamento in autotutela dell’atto precedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura in ordine all’istanza di annullamento in autotutela del divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi adottato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. nel marzo 2022. A fondamento dell’istanza il ricorrente aveva allegato di essere incensurato e di non avere carichi pendenti, deducendo l’abnormità del provvedimento. La Prefettura, pur diffidata, non ha emesso alcun provvedimento.

Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha replicato che il potere di autotutela ha natura discrezionale e che l’istanza di parte non impone alcun obbligo di provvedere, non essendo mutate le condizioni valorizzate nel divieto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua il presupposto dell’azione avverso il silenzio nella sussistenza dell’obbligo di provvedere. La qualificazione dell’istanza presentata dal privato diventa così decisiva: solo se essa è idonea a far sorgere tale obbligo il rimedio processuale è esperibile.

La Corte richiama il costante orientamento del giudice amministrativo secondo cui il potere di autotutela non si esercita in base a un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria. Vengono citati Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539 e Consiglio di Stato, 6 ottobre 2020, n. 5922. Da tale premessa discende l’inutilizzabilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento.

Il Collegio esclude che le peculiarità della vicenda giustifichino una deroga. Il ricorrente, a distanza di un congruo lasso di tempo, avrebbe potuto e dovuto presentare una nuova istanza abilitativa, facendo valere in quel procedimento il mutato quadro fattuale. Nell’istanza di annullamento in autotutela si è invece limitato ad allegare la documentazione negativa del casellario giudiziale, senza addurre nuovi elementi rispetto ai presupposti di fatto che avevano supportato il divieto.

Il Tribunale precisa altresì che il provvedimento di divieto è stato assunto sulla base della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione. Le vicende successive possono incidere sul rapporto, ma non sull’atto, almeno nella prospettiva dell’asserito obbligo di provvedere a seguito dell’istanza di revoca o annullamento.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di causa in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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