Carta docente ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 51 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che azioni il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario ha diritto all’esecuzione integrale del dictum, purché sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esecuzione al dispositivo nel termine fissato dal giudice amministrativo. Sussistono allora i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. per la nomina del commissario ad acta, per la determinazione del suo compenso e per la condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 416 del 21 aprile 2023, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, tramite la Carta elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero ad accreditare euro 1.500,00 sulla carta della docente.

Formatosi il giudicato, attestato da certificazione di cancelleria, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti processuali dell’azione. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da apposita certificazione di cancelleria. È decorso inutilmente il termine previsto dalla normativa speciale sull’esecuzione delle sentenze della giustizia amministrativa. La domanda è quindi ammissibile.

Sul piano sostanziale il thema decidendum è la verifica dell’adempimento. L’amministrazione intimata non ha dimostrato di aver eseguito il dictum giudiziale in favore della ricorrente. La documentazione prodotta attesta il pagamento delle sole spese giudiziali liquidate in favore del difensore, non l’accredito della somma sulla carta elettronica. Il pagamento delle spese processuali, quindi, non esaurisce l’obbligo di conformazione alla sentenza.

Da qui l’accoglimento del ricorso. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, all’esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del titolo azionato. La scelta del termine riflette la natura del credito e la necessità di una tutela effettiva del diritto già accertato.

Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio designa commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della struttura. Il commissario interviene decorso infruttuosamente il termine assegnato e compie gli atti necessari all’esecuzione, su comunicazione della parte ricorrente della perdurante inerzia. Le spese della funzione commissariale, se dovute, restano a carico dell’amministrazione.

Il TAR accoglie anche la richiesta di penalità di mora, liquidandola nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. La soccombenza giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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