Accesso: soddisfatto l’interesse conoscitivo, cessazione della materia (TAR Campania n. 50 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, in riscontro a un’istanza di accesso ai documenti, dichiari espressamente di non detenere gli atti richiesti e fornisca contestualmente documentazione di contenuto sostanzialmente equipollente, idonea a soddisfare l’esigenza conoscitiva modulata dall’istante, l’interesse ostensivo deve ritenersi soddisfatto. Non vi sono margini per ordinare l’accesso a un atto della cui inesistenza l’amministrazione si assume la responsabilità, perché la statuizione sarebbe inutiliter data per mancanza del suo oggetto. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, pensionata, aveva presentato all’Inps un’istanza di accesso avente ad oggetto il modello TE08 di liquidazione della pensione e l’estratto contributivo certificativo Ecocert. L’esigenza dichiarata era concreta: presentare la domanda di concessione per l’organizzazione della macchina da festa nell’ambito della Festa dei Gigli di Nola.
L’Istituto aveva riscontrato l’istanza limitandosi a fornire una mera sintesi della posizione contributiva. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rigetto e la nota di riscontro, chiedendo l’accertamento del diritto all’estrazione di copia dei documenti. L’Inps si è costituito eccependo l’inammissibilità e, nel merito, la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato le eccezioni preliminari dell’Istituto e ha ritenuto la controversia definibile con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. La documentazione prodotta in giudizio dall’Inps, in parte formatasi dopo la proposizione del ricorso, dimostra infatti il soddisfacimento sostanziale dell’interesse ostensivo.
Quanto all’Ecocert, il Tribunale ha osservato che l’estratto certificativo non è un documento già nella disponibilità dell’amministrazione, ma il risultato di una prestazione dichiarativa richiesta all’ente. L’Inps ha respinto la richiesta sul rilievo che la posizione era già certificata al momento della liquidazione della pensione e che, per le proprie disposizioni interne, non rilascia l’Ecocert a soggetti già pensionati.
Il punto decisivo riguarda però l’equipollenza degli atti forniti. L’Istituto ha comunicato via pec, sia al presidente della Fondazione Festa dei Gigli sia al difensore della ricorrente, una puntuale ricostruzione della posizione contributiva, con specifico riferimento ai requisiti richiesti per la domanda relativa alla festa. Tale relazione, provenendo dal funzionario competente e leggibile insieme all’estratto contributivo comune, è stata ritenuta probatoria della posizione assicurativa. In tal modo è soddisfatta l’esigenza conoscitiva che la stessa ricorrente aveva calibrato sull’istanza iniziale.
Quanto al modello TE08, l’Inps ha attestato formalmente l’indisponibilità del modello nelle procedure telematiche delle pensioni, essendo la ricorrente pensionata dal 1999, e l’esito infruttuoso delle ricerche negli archivi cartacei. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, a fronte di una dichiarazione espressa di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, prospettandosi una statuizione inutiliter data (CdS, IV, 27 marzo 2020, n. 2142).
Il Tribunale ha quindi ritenuto realizzata la condizione per la pronuncia di merito prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., richiamando sul punto TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436, CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923 e CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638. Ha inoltre valorizzato il contegno processuale delle parti, che non ha richiesto differimenti, e ha compensato le spese di lite in ragione delle peculiari connotazioni della controversia e della natura della pronuncia.
Nota della Redazione
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