Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente con obbligo di controvalore pecuniario (TAR Campania n. 5607 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e in assenza di prova dell’adempimento. Ove sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale imputabile alla sola condotta omissiva dell’amministrazione non può essere invocato dall’ente per sottrarsi all’adempimento. Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un anno scolastico, per un totale di € 500,00.

Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. La parte lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione: risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio affronta poi il profilo della sopravvenuta scadenza del termine per la fruizione del beneficio. Precisa che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e nel rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’obbligo.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, affidandogli l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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