Affidamento a azienda speciale e rito appalti: inammissibile il ricorso dei consiglieri (TAR Lombardia n. 3768 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento della gestione di un servizio pubblico locale a un’azienda speciale consortile interamente partecipata dagli enti locali integra un affidamento in house e rientra nella materia della contrattualistica pubblica. Ne consegue l’applicazione del c.d. rito appalti di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., con operatività della preclusione che impone l’impugnazione degli atti di affidamento unicamente mediante ricorso al TAR nel termine breve. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, proposto avverso un siffatto affidamento. I consiglieri comunali di minoranza difettano inoltre di legittimazione quando le censure attengono al merito della deliberazione e non ledono in via diretta lo ius ad officium.

Il Fatto

Alcuni consiglieri di minoranza del Consiglio comunale di Arese hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo l’annullamento della deliberazione consiliare con cui era stata conferita all’azienda speciale consortile Ser.Co.P. la gestione della Casa di Riposo R.S.A. “Gallazzi Vismara”, insieme all’approvazione del contratto di servizio.

Il Comune ha proposto opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ottenendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. I ricorrenti hanno riproposto i motivi, lamentando la violazione dell’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000 e il fatto di non essere stati posti in condizione di votare con piena cognizione, per il mancato espletamento preventivo del confronto sindacale e per l’assenza di un nuovo parere del Collegio dei Revisori dopo il supplemento istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per il rito. La delibera impugnata affida a Ser.Co.P. un complesso di prestazioni qualificate, dall’atto costitutivo, come servizi pubblici locali. L’affidataria è un’azienda speciale consortile ex art. 114 del d.Lgs. n. 267/2000, ente strumentale degli enti locali.

Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5444 del 2019, il TAR qualifica l’azienda speciale come modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione: si tratta di un soggetto in house, longa manus dell’amministrazione. Nella stessa direzione è citato il parere ANAC n. 27 del 23.05.2023, che riconduce l’affidamento diretto all’azienda speciale nello schema dell’affidamento in house, con i relativi oneri motivazionali.

Da qui la conseguenza processuale. Le formule degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 1, c.p.a. ruotano attorno al concetto di “procedure”, idoneo a ricomprendere anche l’affidamento diretto a un ente in house, perché espressione della potestà autoritativa della pubblica amministrazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 2533 del 2017 e Cons. Stato, Sez. V, n. 842 del 2024.

Il TAR respinge l’argomento dei ricorrenti secondo cui il rito speciale presupporrebbe la prospettazione di un operatore economico. L’applicazione degli artt. 119 e 120 c.p.a. dipende dalla materia e dalla natura degli atti, non dalla qualità del ricorrente. Opera quindi la preclusione dell’art. 120, comma 1, c.p.a., che impone il ricorso al TAR e il termine breve. Il gravame, originato dalla trasposizione del ricorso straordinario, è inammissibile.

Il Collegio accoglie anche il secondo profilo. I consiglieri comunali non sono di regola legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza: l’impugnazione è ammessa solo per atti che incidono in via diretta sullo ius ad officium, non per qualsiasi violazione di forma o sostanza. Le censure attengono in realtà alla violazione del parere del Collegio dei Revisori, non vincolante, e al merito della deliberazione. La documentazione era stata messa a disposizione e due ricorrenti hanno espresso voto contrario, esercitando il munus consiliare. Il ricorso è inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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