Elezioni comunali, irregolarità di verbalizzazione e prova di resistenza (TAR Molise n. 226 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, coniugato con quello di conservazione delle operazioni elettorali: le irregolarità nella compilazione dei verbali di seggio e le discordanze numeriche tra schede consegnate, autenticate e scrutinate non giustificano l’annullamento della consultazione quando non compromettono la libera espressione del voto e non sono accompagnate da un quadro indiziario di comportamenti illeciti. La mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate e delle schede residue costituisce mera irregolarità, inidonea ex se a invalidare il risultato. L’eventuale annullamento postula il superamento della prova di resistenza: l’illegittimità deve essere tale da modificare in concreto i rapporti di forza e da attribuire al ricorrente il bene della vita conteso. L’Ufficio Centrale Elettorale, a fronte di verbali sezionali gravemente incompleti, può riesaminare le schede scrutinate ed emendare le risultanze, esercitando una funzione di soccorso e completamento e non di sostituzione.

Il Fatto

Un candidato alla carica di Sindaco e una cittadina elettrice impugnavano gli atti di proclamazione degli eletti e del Sindaco di un Comune capoluogo, all’esito del primo turno e del ballottaggio. Il ricorrente, risultato soccombente al ballottaggio, chiedeva in via principale la correzione del dato elettorale mediante riconteggio e la propria proclamazione, in via subordinata l’annullamento delle operazioni di voto e, in ulteriore subordine, l’annullamento integrale delle elezioni.

Il ricorso censurava le modalità di verbalizzazione in numerose sezioni, l’ammissione di alcune liste per pretesi vizi nelle sottoscrizioni e la difformità del contrassegno di una lista collegata alla candidata risultata vincitrice. Con sentenza non definitiva n. 389 del 14 dicembre 2024 il Tribunale respingeva parte del primo motivo e disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. su ventiquattro sezioni, demandata alla Prefettura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la soglia da superare. Al primo turno il ricorrente aveva ottenuto 12.847 voti su 26.764 validi, a fronte di una maggioranza assoluta fissata a 13.383: il differenziale da colmare era di 536 voti, parametro della prova di resistenza. Su questa base il Tribunale esamina le censure residue, sezione per sezione, distinguendo le mere irregolarità formali dalle incongruenze sostanziali.

Per dodici sezioni la verificazione consente di ricostruire la piena regolarità delle operazioni: le discordanze derivano da errori di compilazione dei verbali, da annotazioni incomplete nelle liste sezionali o da lapsus calami dei verificatori. Il Collegio ribadisce che gli errori di verbalizzazione non determinano ex se l’invalidazione, richiamando il principio di strumentalità delle forme e la giurisprudenza amministrativa in materia di schede ballerine, la cui configurabilità postula un quadro indiziario adeguatamente probante, non desumibile dalla sola non corrispondenza dei dati.

Quanto alle sezioni nelle quali le censure colgono nel segno, il Tribunale opera una progressiva riparametrazione del risultato: dapprima l’errata attribuzione di due voti in eccesso, poi le omesse attribuzioni di voti espressi in favore dei soli candidati Sindaco in quattro sezioni, infine il mancato rinvenimento di schede votate in altre quattro. Il calcolo complessivo conduce a un massimo di 53 voti irregolari e a 19 voti non assegnati di pertinenza del ricorrente. Nessuno degli scenari ipotizzabili — nemmeno scomputando i voti irregolari dal totale e riparametrizzando la soglia — avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la maggioranza assoluta: il distacco residuo resta compreso tra 490 e 558 voti.

Il Collegio esclude poi che le irregolarità riscontrate integrino un quadro di generale inquinamento del voto e respinge l’assunto di inapplicabilità della prova di resistenza. Sulla sezione n. 9, ove il verbale sezionale era gravemente incompleto, si afferma la legittimità dell’intervento dell’Ufficio Centrale Elettorale, che ha riesaminato le schede per riportare il risultato a valori coerenti: l’art. 72 d.P.R. n. 570 del 1960 va letto nel senso di riconoscere all’Ufficio una funzione di emenda, non di passiva ricognizione.

Il secondo motivo — relativo alle sottoscrizioni delle liste — è infondato, poiché la validità delle firme autenticate con il solo codice alfanumerico, secondo l’orientamento consolidato del TAR, consente comunque il raggiungimento della soglia di ammissione. Il terzo motivo è parimenti infondato: la difformità del simbolo è marginale e inidonea a ingenerare confusione negli elettori. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e oneri di verificazione a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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