Legittimazione passiva ASP e onere di prova proprietà in occupazione sine titulo (TAR Sicilia n. 2213 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di un fondo destinato alla realizzazione di un’opera sanitaria, la legittimazione processuale passiva spetta all’Azienda Sanitaria Provinciale titolare della missione istituzionale sul bene, e non alla gestione stralcio della USL soppressa. Il bene strumentale all’erogazione del servizio sanitario, già di proprietà comunale con vincolo di destinazione, è transitato alla ASP ai sensi dell’art. 3, primo comma, d.lgs. n. 502/1992. È la ASP, pertanto, a dover scegliere tra l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e la restituzione del bene previa riduzione in pristino e risarcimento. Sul piano probatorio, la mera allegazione della qualità di avente causa non assolve l’onere di provare la titolarità del diritto reale: la parte che agisce deve dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, anche mediante gli atti idonei a fondare la successione.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva la restituzione di un appezzamento di terreno edificabile, oggetto di occupazione ritenuta illegittima per la realizzazione del nuovo reparto psichiatrico del presidio ospedaliero, ovvero il risarcimento per equivalente e dei danni conseguenti ai procedimenti espropriativi.

Citati in giudizio davanti al giudice ordinario il Comune, la ASP, la gestione liquidatoria delle ex USL e l’Assessorato regionale alla Salute, la causa era riassunta davanti al Tribunale di Messina per il foro erariale. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 351/2023, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASP, che la riteneva spettante alla gestione stralcio della USL soppressa. L’argomento è respinto: il sistema delineato dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ha inciso anche sull’individuazione del soggetto pubblico posto di fronte all’alternativa tra restituzione del bene e esercizio dei poteri ablatori.

Richiamando il precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016, il TAR qualifica il procedimento come ablazione sui generis, con base legale precisa ed effetti ex nunc, non finalizzata alla sanatoria dell’illecito ma alla soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche. La valutazione circa la non restituibilità del fondo per tali esigenze spetta al titolare della missione istituzionale, cioè alla ASP di Messina.

Sul piano normativo, il bene edificato sul fondo, già comunale con vincolo di destinazione alle USL, è transitato alla ASP in forza dell’art. 3, primo comma, d.lgs. n. 502/1992: esso è strumentale all’erogazione del servizio e non è una mera posta del patrimonio della USL soppressa. La ASP, ove intenda mantenere la disponibilità del bene, avrà eventualmente azione di regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c. nei confronti del Comune, ma ciò attiene a scenari futuri estranei al giudizio.

Nel merito, il Collegio rileva che i dati catastali allegati all’ordinanza sindacale attribuiscono l’area non alla ricorrente ma a un diverso soggetto. La mera affermazione della qualità di avente causa può bastare per la legittimazione ad agire, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, ma non assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo, poiché la titolarità del diritto rientra tra i fatti-diritto che fondano la domanda.

Poiché la ricorrente non ha prodotto neppure la dichiarazione di successione, insufficiente di per sé a dimostrare il rapporto successorio, il ricorso è rigettato nel merito per difetto di prova della proprietà. Le spese sono poste a carico della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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