Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 389 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere al rilascio e all’accredito delle somme entro un termine perentorio. Accertata la mancata esecuzione e non contestata la violazione, va nominato il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è accolta e la somma è determinata negli interessi legali sull’importo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione della decisione all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Due docenti hanno agito davanti al TAR Liguria con ricorsi per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare alle ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per più anni scolastici, per un importo complessivo di € 2.000,00 ciascuna, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto la nomina del commissario ad acta e la condanna del debitore al pagamento di una somma per ogni violazione successiva del giudicato o per ogni ritardo. Il Ministero si è costituito con comparse di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, proposti per l’esecuzione del medesimo titolo giudiziario e quindi connessi sotto il profilo oggettivo e, in parte, soggettivo.

Nel merito, i ricorsi sono stati ritenuti fondati. Le ricorrenti hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non contesta gli inadempimenti lamentati e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza nelle parti relative alle posizioni delle ricorrenti. Ha quindi ordinato al Ministero di ottemperare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, rilasciando le carte elettroniche e accreditando su ciascuna l’importo di € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente, che provvederà entro i trenta giorni successivi. Il Collegio ha accolto anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma negli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Le spese dei giudizi riuniti sono state poste a carico del Ministero, liquidate equitativamente in considerazione del carattere seriale delle controversie e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *