Ottemperanza al giudicato su carta docente e retribuzione professionale (TAR Liguria n. 386 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione con modalità e termini determinati. La circostanza che il titolo esecutivo non quantifichi l’importo del credito non ne impedisce l’ottemperanza, ove esso sia determinabile sulla base della motivazione del provvedimento e dei criteri del contratto collettivo. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta e, su domanda, la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La procura ad litem priva dei requisiti di specialità è sanabile mediante produzione di valido mandato nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 21 ottobre 2024, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro n. 538/2023 dell’1 giugno 2023. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi € 2.500,00 oltre accessori, e a corrisponderle la retribuzione professionale docenti ex art. 7, CCNL 2001 per i periodi lavorati con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi.
La ricorrente chiede la condanna del Ministero alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio. Con l’ordinanza n. 64 del 22 gennaio 2025 il Collegio segnala, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della validità della procura ad litem, priva dei requisiti di specialità, e concede termine perentorio di venti giorni per la produzione di valido mandato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione processuale rilevata d’ufficio. La procura conferita dalla ricorrente non recava l’indicazione dell’autorità giurisdizionale, dell’oggetto del ricorso e della data di rilascio, risultando così priva dei requisiti di specialità richiesti dal c.p.a. In applicazione dell’art. 182 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., era stato assegnato termine perentorio per la regolarizzazione, con avvertenza dell’eventuale inammissibilità. La ricorrente ha depositato in data 30 gennaio 2025 un nuovo mandato recante i necessari requisiti di specialità: la questione è dunque superata e il ricorso è procedibile.
Nel merito, il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza. È stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
L’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Quanto alla statuizione sulla retribuzione professionale docenti, il Collegio rileva che, sebbene il titolo ottemperando non indichi l’ammontare del credito, questo è agevolmente determinabile sulla base della motivazione dello stesso provvedimento e dei criteri definiti dal CCNL. L’inadempimento è pertanto accertato e il ricorso va accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: di rilasciare la carta elettronica del docente accreditandovi € 2.500,00 oltre accessori; di corrispondere l’importo dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti per i periodi a tempo determinato nell’anno scolastico 2019/2020, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
È accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese sono compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, che ha appesantito l’istruttoria e protratto il giudizio.
Nota della Redazione
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