Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 723 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è fondato quando l’amministrazione non abbia contestato nel merito il proprio obbligo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine congruo e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, va fissata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12 gennaio 2024 n. 30, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, con le annualità specificamente indicate nel titolo e la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Ministero si costituisce in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come ricorso per ottemperanza e ne verifica i presupposti. Accerta, in primo luogo, l’assenza nel merito di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata: il Ministero non oppone alcuna difesa sull’obbligo di eseguire il titolo.

Accerta, in secondo luogo, l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

L’ordine di esecuzione impone al Ministero di provvedere nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere nel successivo termine di giorni 30.

Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, viene fissata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo anche in ragione del carattere seriale della controversia e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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