Ferie d’ufficio imposte al dipendente in infortunio illegittime (TAR Sardegna n. 573 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere datoriale di collocare unilateralmente in ferie il dipendente incontra un limite nella funzione dell’istituto e nella norma collettiva che ne regola la fruizione. La clausola del CCNL Poste Italiane che consente di godere delle ferie entro il primo semestre dell’anno successivo, in caso di impossibilità derivante da malattia o infortunio, è posta a tutela del lavoratore e non attribuisce al datore di lavoro una mera facoltà. Il datore deve quindi mettere il dipendente nelle condizioni di esercitare quel diritto e non può imporgli ferie d’ufficio mentre si trova ancora in stato di infortunio. Le ferie non ancora maturate e quelle dell’anno in corso non possono essere convertite in congedo coattivo per colmare la mancata programmazione. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità di ricorso costituisce mera irregolarità, priva di incidenza sulla legittimità dell’atto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il verbale di disposizione emesso dall’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva accertato un’irregolarità nella gestione delle ferie di un dipendente. Il lavoratore era stato collocato in ferie d’ufficio per quaranta giorni, dal 16.12.2022 al 10.02.2023, di cui ventisei maturati nel 2022 e la parte restante relativa al 2023. L’ispezione aveva rilevato che l’imposizione unilaterale era avvenuta senza una ragione oggettiva e aveva ordinato il ripristino delle giornate, la rettifica del Libro Unico del Lavoro e l’emissione di un nuovo cedolino.

La società ha proposto ricorso gerarchico, conclusosi con il silenzio dell’amministrazione, e poi ricorso giurisdizionale, deducendo vizi di motivazione, carenza istruttoria e violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. Nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato, richiamando l’art. 36 Cost., l’art. 2109 cod. civ., l’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e l’art. 36 del CCNL di settore, e lamentando l’ingiustizia del riaccredito di ferie già retribuite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato tardiva la memoria di replica della ricorrente, depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile. Il deposito, pur consentito, si considera effettuato il giorno successivo ai sensi degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., secondo l’orientamento prevalente richiamato dal giudice.

Nel merito, il motivo relativo all’omessa indicazione del termine e dell’autorità davanti a cui ricorrere è stato giudicato infondato. L’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 prevede sul punto una mera irregolarità, che non incide sulla legittimità dell’atto. Parimenti respinte le doglianze sulla partecipazione: l’amministrazione aveva eseguito un accesso ispettivo, adottato e consegnato un verbale con le richieste istruttorie e poi concluso il procedimento, senza che fosse necessaria alcuna comunicazione di avvio. Non trova applicazione l’art. 10-bis legge n. 241/1990, riservato ai procedimenti ad istanza di parte.

Il cuore della decisione riguarda la qualificazione della clausola collettiva. Il giudice individua il parametro nell’art. 36, comma 14, del CCNL Poste, secondo cui, in caso di impossibilità derivante da malattia o infortunio, le ferie possono essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Il richiamo a tale norma nella memoria erariale non costituisce motivazione postuma, perché dal tessuto del provvedimento emerge con chiarezza la fattispecie considerata e la disciplina violata.

Dai documenti emerge che il dipendente era assente per infortunio dal 13 giugno 2022 e che, ancora in costanza di assenza, aveva ricevuto la comunicazione del collocamento in ferie per quaranta giorni. Le giornate imposte erano in parte relative all’annualità 2022 e in parte al 2023, per il quale il congedo non era neppure maturato. L’imposizione è stata perciò ritenuta illegittima.

Il Collegio esclude che la mancata indicazione delle preferenze da parte del dipendente, all’epoca in infortunio, possa limitarne il diritto. La norma, inoltre, non può leggersi come attributiva di una semplice facoltà, perché è rivolta al lavoratore e impone al datore di metterlo nelle condizioni di fruire delle ferie entro il primo semestre successivo, senza potergli imporre congedi d’ufficio. Le conseguenze esecutive del provvedimento, ossia il reintegro delle ferie, si pongono in rapporto causale con la condotta datoriale e non ne inficiano la legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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