Carta docente e giudicato del giudice del lavoro con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1381 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro è ammissibile quando sia stata prodotta copia asseverata del titolo e l’attestazione del suo passaggio in giudicato. Il giudizio può essere introdotto solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio. L’assolvimento dell’incarico integra un dovere d’istituto e non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della c.d. carta del docente, ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni di servizio prestati come docenti a tempo determinato.

Con la sentenza n. 244/2023 del 2 novembre 2023, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare sulle carte delle ricorrenti l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per complessivi € 3.000,00 ciascuna. Formatosi il giudicato e rimasta inadempiuta l’Amministrazione, le interessate hanno proposto autonomi ricorsi per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, essendo proposti per l’esecuzione della medesima sentenza e dunque connessi sul piano soggettivo e oggettivo.

Sul piano processuale, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: in entrambi i giudizi è stata prodotta copia asseverata del titolo e l’attestazione del passaggio in giudicato, ed è stata dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo il 10 giugno 2024. I ricorsi risultano quindi proposti nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, le ricorrenti hanno dichiarato l’inerzia dell’Amministrazione; il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento delle procedure. Essendo incontestati l’an e il quantum dei crediti, il Tribunale ha ordinato l’ottemperanza al giudicato, con rilascio delle carte elettroniche e accredito di € 3.000,00 su ciascuna, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. Il Collegio ha precisato che l’incarico, integrando un dovere d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.

Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono state equitativamente liquidate in complessivi € 800,00, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente (cfr. Cons. Stato n. 3897 del 2025), con distrazione in favore dei difensori antistatari. I ricorsi sono stati pertanto accolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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