Sopravvenuta espulsione e carenza di interesse nel rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1749 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta espulsione dal territorio nazionale del ricorrente che impugni il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ove questi dichiari la carenza di interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento, per effetto di una situazione di fatto che rende la pretesa sostanziale non più attuale, preclude l’esame del merito. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti. La sopravvenuta espulsione costituisce fatto idoneo a fondare la carenza di interesse anche in presenza di originaria contestazione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, stabilmente presente in Italia, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 7/11/2019, fondandolo su precedenti sentenze di condanna. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge sotto il profilo del d. lgs. n. 286/1998 e degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre al vizio di motivazione e all’eccesso di potere.

Nella fase cautelare il Tribunale respingeva la domanda con ordinanza n. 56 del 2020, ravvisando la pericolosità sociale del ricorrente. In vista del merito l’Avvocatura distrettuale depositava documentazione attestante l’espulsione del ricorrente dal territorio italiano in data 9/12/2019 e l’ordine di esecuzione per la carcerazione dal 19/9/2022. Il ricorrente dichiarava quindi la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’avvenuta espulsione del ricorrente e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla difesa. Su questa base ritiene di dover emettere pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., norma che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso.

La decisione non esamina il merito dei motivi di impugnazione. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento, per effetto dell’allontanamento dal territorio nazionale, rende non più attuale la pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Il Collegio qualifica la vicenda in termini di carenza di interesse sopravvenuta, pur essendo stata la richiesta formulata dalla parte come cessazione della materia del contendere.

La definizione in rito giustifica, secondo il Tribunale, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La sentenza ordina inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, in applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il percorso argomentativo è essenziale: accertato il fatto sopravvenuto, il Collegio ne trae la conseguenza processuale senza sindacare la legittimità del diniego impugnato. La pronuncia si limita a dichiarare l’improcedibilità e a regolare le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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