Accesso difensivo agli atti della procedura di emersione e silenzio della P.A. (TAR Lombardia n. 2479 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone la natura di documento amministrativo dell’atto richiesto, la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, la direzione dell’istanza a una pubblica amministrazione e l’assenza di cause di esclusione. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 l’accesso difensivo è garantito quando la conoscenza del documento è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’inerzia della pubblica amministrazione sull’istanza ostensiva non elide il diritto, ma integra il silenzio-rigetto impugnabile, sempre che la richiesta non si traduca in un controllo generalizzato dell’operato amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva inoltrato in data 11 agosto 2020 istanza telematica ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, nell’ambito di una procedura di emersione dal lavoro irregolare pendente presso la Prefettura di Milano, senza ricevere alcun riscontro. Il difensore presentava quindi, il 14 aprile 2024, richiesta di accesso agli atti del fascicolo. Anche tale istanza restava priva di risposta, con conseguente formazione del silenzio-rigetto.
Il ricorrente impugnava il silenzio davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost. L’Amministrazione si costituiva per resistere. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024 la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella sussistenza del diritto di accesso ai documenti indicati nell’istanza, entro i limiti precisati in ricorso. La domanda è ritenuta fondata, sussistendo tutti i presupposti dell’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990.
Il Tribunale richiama i requisiti oggettivi e soggettivi: la natura di documento amministrativo dell’atto richiesto; la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; la direzione dell’istanza a una pubblica amministrazione; l’assenza di cause di esclusione.
Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente non è estraneo ai rapporti con l’Amministrazione ed è direttamente coinvolto nel procedimento non conclusosi nei termini di legge. La disponibilità della documentazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito dell’eventuale controversia sul permesso di soggiorno per attesa occupazione, in esito alla procedura di emersione. Opera quindi la garanzia dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che assicura l’accesso ai documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici.
Sul piano oggettivo, gli atti richiesti sono singoli documenti già formati e in possesso della P.A., senza necessità di attività di elaborazione dati. Non sussistono cause ostative: nessun segreto di Stato, nessuna natura tributaria, nessun documento diretto all’adozione di atti normativi, generali, pianificatori o di programmazione, nessun riferimento a procedure concorsuali. L’istanza non è qualificabile come preordinata a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo, attenendo alla situazione lavorativa del ricorrente.
Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e ordina all’Amministrazione di mettere a disposizione la documentazione, mediante esibizione ed estrazione di copia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate. Il Collegio accoglie altresì l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, avendo l’istante dichiarato le condizioni di reddito ex art. 126, primo comma, d.P.R. n. 115/2002 e risultando fondate le pretese, rinviando la liquidazione delle competenze a separato provvedimento.
Nota della Redazione
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