Conversione permesso protezione speciale applicabile norma transitoria decreto Cutro (TAR Puglia n. 167 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 286/1998 ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, non impedisce la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato dei permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella. La norma transitoria di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023 sottopone tali titoli al regime previgente e ne ammette espressamente la conversione, sussistendone i presupposti di legge. Il provvedimento questorile che fonda il diniego sulla sola soppressione legislativa della fattispecie è pertanto illegittimo per violazione di legge. Il principio vale anche per il permesso rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto nel 2018 il riconoscimento della protezione umanitaria — poi qualificata come protezione speciale — e il titolo era stato rinnovato dalla competente Commissione Territoriale nel 2021, con validità sino al 13 settembre 2023. Prima della scadenza aveva presentato istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Presso la Questura gli era stato riferito a voce che la conversione non era possibile e che poteva ottenere solo il rinnovo del titolo.

Il ricorrente ha impugnato il permesso rinnovato e, con successiva diffida, la condotta dell’Amministrazione; ha poi proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento del Questore del 1° marzo 2024, che aveva respinto l’istanza di conversione richiamando la riforma del 2023. La Questura si è costituita chiedendo il rigetto, sostenendo che il decreto Cutro avesse eliminato la conversione per la protezione speciale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse: il permesso per protezione speciale era stato effettivamente rinnovato sino al 1° dicembre 2025 e consegnato al ricorrente il 7 marzo 2024. Il titolo rinnovato è atto favorevole, consentendo la permanenza legale e lo svolgimento dell’attività lavorativa; manca quindi una lesione concreta.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 286/1998, nella versione anteriore, ammetteva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro; la disposizione è stata abrogata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. n. 20/2023, con efficacia dal 6 maggio 2023. La Questura ne ha tratto la conseguenza che le istanze di conversione non potessero più trovare accoglimento.

La tesi è però smentita dalle disposizioni transitorie. Il comma 2 dell’art. 7 richiama la disciplina previgente per le istanze presentate fino all’entrata in vigore del decreto; il comma 3 stabilisce che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta per durata annuale, ma “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.

Da qui il principio: i permessi per protezione speciale in corso di validità al tempo della novella sono sottratti alle conseguenze dell’abrogazione e restano convertibili. Il ricorrente, titolare di un permesso valido sino al 13 settembre 2023, rientra nella previsione dell’art. 7, comma 3, e può ottenere la conversione in presenza dei presupposti, sui quali l’Amministrazione non si è pronunciata. Il Collegio richiama sul punto il T.A.R. Sicilia Palermo n. 388 del 2023 e il T.A.R. Lombardia Brescia n. 846 del 2023, e ritiene il principio applicabile anche al permesso ex art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008.

Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo per violazione di legge e va annullato. Il Collegio accoglie altresì l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, nonostante il precedente diniego fondato sull’apparenza di manifesta infondatezza, e liquida il compenso a carico dell’Erario; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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