Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2769 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito di ricorso in ottemperanza, accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e condanna l’Amministrazione all’esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta per il compimento degli atti sostitutivi. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione costituita conferma la fondatezza della pretesa. Quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo a compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1633/2023 del 03.07.2023, con cui è stato accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a metterla a disposizione.

La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 20.02.2024. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria il 27.06.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato il ricorso come volto all’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e ne ha verificato i presupposti: l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio senza adempimento.

La pretesa è risultata adeguatamente documentata. Elemento decisivo, il Collegio rileva che a fronte dell’allegato inadempimento l’Amministrazione, pur costituitasi in data 22.07.2024, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. La fondatezza del ricorso discende dunque dalla mancata contestazione e dalla documentazione prodotta.

Il Tribunale ha conseguentemente condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Ha poi regolato l’ipotesi di perdurante inerzia: decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente.

Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi ove occorra della struttura organizzativa regionale. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza, ordina l’esecuzione, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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