Autovincolo da Linee Guida ENEA e decadenza dal beneficio energivori (TAR Lazio n. 14168 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Linee Guida ENEA, pur non essendo fonte normativa, costituiscono un atto di autovincolo con cui l’amministrazione predetermina i criteri dell’attività di controllo, impegnandosi a consentire alle imprese la cui diagnosi energetica sia risultata non conforme di eseguirne una nuova entro un termine certo. L’amministrazione è tenuta a organizzare l’attività istruttoria in modo da rendere tale facoltà effettivamente esercitabile, non meramente teorica. La violazione del dovere di coerenza e di buona fede, declinazione dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., determina l’illegittimità del provvedimento che dispone la decadenza dal beneficio quando la concreta scansione temporale dei controlli abbia reso impossibile l’esercizio della facoltà di regolarizzazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle bioplastiche, rientrante tra le imprese a forte consumo di energia elettrica, impugnava il diniego di ammissione al meccanismo agevolativo per l’annualità 2024. L’impresa aveva presentato istanza e tre diagnosi energetiche relative ai propri siti, ma il portale CSEA consentiva l’inserimento di un solo protocollo, con riferimento alla diagnosi della sede amministrativa, incidente su circa l’1% dei consumi complessivi. A seguito del controllo documentale, la diagnosi di quel sito veniva giudicata non conforme. Nonostante le osservazioni, l’amministrazione disponeva la decadenza dall’intero beneficio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha definito la controversia su un profilo di illegittimità procedimentale, assorbente rispetto alle censure sulla valutazione tecnico-specialistica. La questione riguardava la disciplina transitoria di cui all’art. 9 del D.M. n. 256/2024 e il rapporto con le Linee Guida ENEA del 4 novembre 2024, che riconoscevano alle imprese con diagnosi non conformi la facoltà di eseguirne una nuova entro il 31 marzo 2025. La corte ha precisato che tale facoltà, pur nascendo da un atto non normativo, integra un autovincolo per l’amministrazione, la quale è obbligata a rendere effettiva la relativa possibilità.
Nel caso di specie, l’avvio delle verifiche era avvenuto a ridosso della scadenza, con esito negativo comunicato solo con il preavviso di rigetto dell’agosto 2025. Tale scansione aveva reso la facoltà di ripresentazione del tutto inesercitabile, integrando una contraddittorietà dell’azione amministrativa, in violazione dei principi di coerenza e di tutela del legittimo affidamento. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con l’effetto che l’amministrazione dovrà riaprire il procedimento e consentire la presentazione di una nuova diagnosi, sottoponendola a valutazione tecnica e concludendo con provvedimento espresso.
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Nota della Redazione
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