Carta docenti e giudicato: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2770 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente all’attribuzione della Carta docenti e condanna l’Amministrazione al pagamento dei relativi importi è titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso in ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza e giustifica la condanna all’esecuzione entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta; qualora l’incarico sia affidato a un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2076/2023 del 09.06.2023, con cui è stato accertato il suo diritto alla Carta docenti di importo pari a euro 500,00 annui, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento dei relativi importi per tutti gli anni di servizio elencati in atti.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 20.02.2024. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 28.06.2024. Il Ministero è rimasto inadempiente e sono decorsi infruttuosamente i centoventi giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto del giudizio, costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo formato da una sentenza passata in giudicato. Verifica quindi la notifica del titolo, l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Tali elementi risultano tutti documentati.

Sul piano sostanziale, il Tribunale rileva che la pretesa azionata è adeguatamente provata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La difesa erariale, costituitasi in data 29.07.2024, non ha opposto alcuna ragione di fatto o di diritto idonea a giustificare l’inerzia.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. L’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 2076/2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Il termine è funzionale a consentire all’ente di attivare le procedure contabili e amministrative necessarie al pagamento delle somme riconosciute dal giudice del lavoro.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario delegato, affinché adotti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti. Il commissario opera entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui indirizzata dal ricorrente.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *