Revoca accoglienza a nucleo con minori: obbligo di valutare la vulnerabilità (TAR Lombardia n. 2569 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015 richiede una valutazione in concreto della condizione dei soggetti vulnerabili presenti nel nucleo familiare. La minore età dei figli costituisce ex se condizione di oggettiva vulnerabilità ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 142/2015. Il parametro dell’importo annuo dell’assegno sociale fissato dall’art. 14, comma 3 non opera come limite rigido e assoluto quando le misure siano richieste da un nucleo con figli minori a carico. In tal caso l’amministrazione deve ponderare la specifica situazione dei vulnerabili e l’adeguatezza delle risorse rispetto alle esigenze dell’intero nucleo, senza automatismi preclusivi. Il difetto di istruttoria e di motivazione sul punto determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti, cittadini stranieri coniugati, sono giunti in Italia con i tre figli minori a seguito dell’aggravarsi del conflitto nel paese di origine, ottenendo il permesso di soggiorno per protezione temporanea e l’ammissione alle misure di accoglienza presso una struttura. La Prefettura ha comunicato il preavviso di revoca, sul presupposto che il reddito del ricorrente occupato superasse l’importo annuo dell’assegno sociale per coniugati, assunto quale parametro di sufficienza dei mezzi.

Esperito il contraddittorio, l’amministrazione ha disposto la revoca definitiva, escludendo una condizione di conclamata vulnerabilità ai sensi dell’art. 17. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione delle norme interne e europee, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti. In via cautelare l’efficacia dell’atto è stata sospesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 14 d.lgs. n. 142/2015 subordina l’accesso alle misure alla carenza di mezzi sufficienti, valutata dalla prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale; l’art. 23 disciplina la revoca e impone di tenere conto della situazione del richiedente con particolare riguardo alle condizioni dell’art. 17, che individua i minori e le persone affette da gravi malattie quali soggetti vulnerabili.

Sul piano europeo, l’art. 20 della Direttiva 2013/33/UE consente di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, ma impone decisioni individuali, obiettive e motivate, basate sulla particolare situazione della persona e rispettose del principio di proporzionalità, garantendo in ogni caso un tenore di vita dignitoso.

Il TAR ritiene fondata e assorbente la censura di difetto di istruttoria e motivazione. Il provvedimento, pur a fronte di tre minori nel nucleo e della documentata necessità di verificare le condizioni di salute di due di essi, si è limitato ad affermare l’insussistenza di una conclamata vulnerabilità. La minore età rileva ex se come condizione di oggettiva vulnerabilità, in coerenza con la Convenzione sui diritti dell’Infanzia ratificata con legge n. 176/1991.

Il Collegio censura anche l’interpretazione dell’art. 14 accolta dalla Prefettura, secondo cui il parametro dell’assegno sociale opererebbe come limite assoluto senza rilievo per la presenza di figli. Ove così fosse, la norma favorirebbe un’applicazione discriminatoria e sproporzionata, colpendo i nuclei più numerosi con minori non lavoratori. Il parametro può valere come limite rigido solo per le richieste individuali o in coniugio; per i nuclei con figli a carico opera il correttivo dell’art. 17, con valutazione in concreto delle esigenze complessive.

Richiamando l’orientamento secondo cui i mezzi devono essere effettivamente conseguiti e di carattere stabile, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, ordinando all’amministrazione di rivalutare la posizione del nucleo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *