Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4467 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta dal giudice del lavoro con condanna dell’Amministrazione al rilascio e all’accredito della somma, il ricorso per ottemperanza è fondato quando la parte resistente non contesti l’inadempimento né fornisca indicazioni sull’andamento della procedura. Accertati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta, con incarico che, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta liquidazione di compenso. Il rito è esperibile solo previa dimostrazione della notifica del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 628/2025 del 12 febbraio 2025, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per l’anno scolastico 2020/2021, la carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari e non formano oggetto del giudizio di ottemperanza. La ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti formali del rito. Rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 17 febbraio 2025. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nella parte di interesse. La parte resistente non formula alcuna deduzione sul punto e non fornisce indicazioni sull’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica e accreditandovi la somma di € 500,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Il Collegio precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore estremamente contenuto della controversia, dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono liquidate equitativamente come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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