Condono edilizio in zona vincolata e competenza all’ordine di rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 2298 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il provvedimento di diniego del condono in zona vincolata ha natura interamente vincolata, con la conseguenza che non rilevano l’omesso preavviso di rigetto, il difetto di comparazione dell’interesse pubblico e l’eventuale disparità di trattamento. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale compete in via esclusiva l’adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, anche nel caso di diniego della sanatoria. L’autorità preposta alla tutela del vincolo interviene nel procedimento al solo fine di esprimere il proprio avviso, pur vincolante, e non può essa stessa ordinare la rimessione in pristino.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Lipari con cui è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003, relativa all’amplimento di un fabbricato ad uso abitativo sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Con lo stesso ricorso ha impugnato la nota della Soprintendenza che aveva espresso parere contrario al mantenimento delle opere e contestualmente ordinato la riduzione in pristino.

Il ricorrente lamentava, tra l’altro, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la genericità del parere soprintendentizio, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di compatibilità paesaggistica e l’illegittimo esercizio del potere repressivo da parte della Soprintendenza anziché del Comune. L’Amministrazione regionale si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e sostenendo la natura vincolata degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, non avendo lo stesso adottato alcun atto della controversia. Nel merito, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in forza dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, la sanatoria delle opere in area vincolata richiede il concorso delle quattro condizioni sopra richiamate, presupponendo in particolare che l’opera sia anteriore al vincolo e conforme agli strumenti urbanistici.

Quanto al preteso silenzio-assenso, il Tribunale ha osservato che l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 si riferisce espressamente solo al primo e secondo condono, mentre la disciplina speciale del terzo condono contempla il silenzio-inadempimento richiamando gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985. In ogni caso, l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 presuppone che l’amministrazione procedente abbia trasmesso lo schema di provvedimento corredato dalla documentazione, evenienza non verificatasi e non prevista dalle norme sul condono.

Il Collegio ha poi escluso l’applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, rilevando che il procedimento non era ancora definito. Ha inoltre affermato che il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, nonché irrilevante la disparità di trattamento. La motivazione per relationem alla circolare assessoriale è stata ritenuta adeguata ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.

Da ultimo, il Tribunale ha accolto il motivo relativo alla competenza. Ha ribadito che il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi; l’autorità preposta al vincolo esprime un avviso pur vincolante ma non può definire il procedimento né ingiungere la riduzione in pristino. Nel caso di condono definito con diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è stato quindi rigettato, con annullamento della nota soprintendentizia nella sola parte relativa all’ordine di rimessione in pristino, e le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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